Agevolazioni fiscali sempre applicabili alle erogazioni liberali fatte agli Enti del Terzo Settore
Tutte le donazioni effettuate a favore di Bimbo Tu APS sono fiscalmente deducibili o detraibili in varia misura, per persone fisiche, società ed enti commerciali e non.
Gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda dei contribuenti riducendola. Gli oneri deducibili, invece, possono essere portati in diminuzione dal reddito prima del calcolo dell’imposta.
I regimi di detrazione e deduzione previsti dal Codice del Terzo Settore non sono cumulabili.
Donazioni in denaro
Per poter godere delle agevolazioni fiscali le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti cosiddetti “tracciabili”, ossia mediante bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat e carte prepagate, assegni circolari o bancari.
La donazione in contanti non beneficia di alcuna agevolazione.
Documentazione da conservare:
- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
- l’estratto conto della carta di credito o di debito emesso dalla società gestrice.
In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte deve essere possibile individuare:
- il soggetto beneficiario dell’erogazione;
- il carattere di liberalità del pagamento.
Nel caso in cui dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni richieste (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), per poter usufruire delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, è necessario il rilascio di una specifica ricevuta NON FISCALE dalla quale risulti in maniera esplicita che si tratta di erogazione liberale. Tale ricevuta potrà essere richiesta inoltrando una mail ad amministrazione@bimbotu.it, indicando i propri dati (Nome, Cognome, Indirizzo di Residenza, Codice Fiscale) e allegando la scansione della contabile del bonifico.
Benefici fiscali per le persone fisiche
- Detrazione (Art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017)
Le donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di Bimbo Tu APS consentono una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% della donazione effettuata fino al massimale di € 30.000.
in alternativa
Le donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di Bimbo Tu APS sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto.
Benefici fiscali per le società ed enti
Le donazioni effettuate da enti e società a favore di Bimbo Tu APS sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 comma 2).
Donazioni in natura
È possibile accedere alle agevolazioni anche se si effettua un’erogazione liberale in natura destinata a Bimbo Tu APS che a sua volta dovrà utilizzarla esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività statutarie e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Come per le erogazioni liberali in denaro, le società e gli enti che donano beni in natura possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Le persone fisiche possono decidere fra la deducibilità dal reddito, con medesimo limite al 10% come per le società o la detrazione del 30% fino ad erogazioni di 30.000 euro annui.
Valore della detrazione o deduzione
In presenza di donazioni in natura, il totale della detrazione o deduzione corrisponde “al valore normale del bene oggetto di donazione”. Per valore “normale” si intende il “prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi” (art. 9 del TUIR).
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
Quando la donazione in natura consiste in un bene strumentale (ossia di un qualunque strumento utile, non necessariamente di tipo medico) la detrazione o la deduzione deve essere stabilita facendo riferimento al valore fiscale residuo al momento del trasferimento, calcolato tenendo conto, pertanto, del valore già ammortizzato.
Oltre una certa soglia è necessaria una perizia
Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore, riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.
Documentazione richiesta
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.